Spesso mi viene chiesto se i cosmetici fatti in casa possono essere venduti, ho deciso così di rispondere con un post pubblico citando proprio la parte legislativa che si occupa di questo.
Spero di dare informazioni il più corrette possibili, avendo cercato accuratamente su internet fonti il più possibile sicure, se così non fosse sarò grata a chi vorrà correggermi.
Come prima cosa, tutto ciò che secerne i cosmetici è disciplinato dalla legge n° 713 dell’ 11 Ottobre 1986, che indica cosa sono i cosmetici:
“ Per cosmetico si intendono le sostanze e le preparazioni diverse dai medicinali, destinate alle
superfici esterne del corpo umano (epidermide, capelli, unghie, denti), allo scopo esclusivo di pulirle, profumarle, modificarne l’ aspetto, proteggerle e mantenerle in un buono stato”
Cito quelle che, a parere mio, sono più interessanti e che trovano maggior riscontro nel nostro campo. Per l'elenco completo (che ho evitato di inserire per un motivo semplicemente pratico: la legge in questione conta 17 articoli e 5 allegati ), potete avvalervi dei rifermenti sopra citati.
Articolo 1, comma 2:
"I prodotti cosmetici non hanno finalità terapeutica e non possono vantare attività terapeutiche."
Fondamentale quindi, non intenderli come sostituiti di un parere medico, anche se sono note e indubbie le funzioni benefiche di alcuni fitocosmetici.
Articolo 8, comma 1:
"Sugli imballaggi, recipienti o etichette dei prodotti cosmetici, oltre le eventuali denominazioni di fantasia, devono essere indicati con caratteri indelebili ed in modo facilmente leggibile e visibile:
a) il nome o la ragione sociale e la sede legale del fabbricante o del responsabile dell'immissione sul mercato del prodotto cosmetico; tali indicazioni possono essere abbreviate purché sia possibile la identificazione dell'impresa;
b) il contenuto nominale al momento del confezionamento espresso in misure legali del sistema metrico per prodotti aventi peso o volume netto superiore o uguale, rispettivamente, a 5 grammi o 5 millilitri;
c) la data di durata minima di un prodotto cosmetico che corrisponde a quella alla quale tale prodotto,
opportunamente conservato, continua a soddi-fare la sua funzione iniziale e rimane in particolare conforme alle disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 7. Essa è indicata con la dicitura " Usare preferibilmente entro...", seguita dalla data stessa o dall'indicazione del punto dell'etichetta in cui questa figura. Se necessario, tale scritta è completata dall'indicazione delle condizioni la cui osservanza consente di garantire la durata indicata. La data consta dell'indicazione chiara e nell'ordine, del mese e dell'anno. Per i prodotti cosmetici aventi una durata minima superiore ai trenta mesi, l'indicazione della data di durata non è obbligatoria;
d) la dichiarazione qualitativa e quantitativa delle sostanze la cui presenza è annunciata nella presentazione, nella pubblicità o nella denominazione del prodotto con esclusione di quelle utilizzate per la profumazione del prodotto nonché dei prodotti di profumeria alcolica;
e) le precauzioni previste per la utilizzazione del prodotto, qualora siano in esso presenti sostanze soggette a particolari prescrizioni;
f) il numero del lotto di fabbricazione o il riferimento che consentano la identificazione della fabbricazione; tuttavia, in caso di impossibilità pratica dovuta alle ridotte dimensioni del prodotto cosmetico, tale menzione deve figurare soltanto sull'imballaggio multiplo di detti prodotti;
g) il paese d'origine per i prodotti fabbricati in paesi non membri della Comunità economica europea."
Queste sono dunque le diciture che per legge un cosmetico deve contenere, sull'astuccio esterno o sulla confezione del prodotto stesso.
L'Articolo 8 risponde invece a molte domande, motivo per cui vi consiglio di leggere attentamente quanto segue, approfondendo l'argomento se necessario.
1. La produzione ed il confezionamento dei prodotti cosmetici devono essere effettuati in officine con locali ed attrezzature igienicamente idonei allo scopo e sotto la direzione tecnica di un laureato in chimica, in chimica industriale, in chimica e farmacia, in chimica e tecnologia farmaceutica, in ingegneria chimica, in farmacia, in scienze biologiche, iscritto al relativo albo professionale o in possesso del titolo di equivalente disciplina universitaria di un paese della Comunità economica europea, con cui viga regime di reciprocità.
2. Il direttore tecnico svolge la sua attività con un rapporto di lavoro che può essere di tipo professionale.
3. Il direttore tecnico è responsabile della corretta esecuzione delle operazioni di produzione e di confezionamento, nonché delle condizioni generali di igiene e salubrità dell'ambiente di lavoro, senza pregiudizio delle responsabilità dell'imprenditore.
4. Con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sono fissati ed aggiornati i criteri di massima in ordine alla idoneità dei locali e delle attrezzature delle officine di produzione dei prodotti cosmetici ed i termini entro i quali i predetti locali devono essere adeguati alle prescrizioni. Tali criteri devono far riferimento, fra l'altro, alle caratteristiche igienico-ambientali relative a illuminazione, aerazione, modalità di pulizia, nonché alla corretta dislocazione delle lavorazioni tale da evitare contaminazione dei prodotti.
5. Chiunque intenda produrre o confezionare in proprio e per conto terzi i prodotti di cui all'articolo 1 deve darne comunicazione scritta almeno trenta giorni prima dell'inizio della attività al Ministero della sanità e alla regione.
6. La comunicazione deve contenere:
a) l'indicazione del nome o la ragione sociale e la sede legale dell'impresa e dell'officina di produzione;
b) la descrizione dei locali e delle attrezzature dalla quale risulti che essi sono idonei sotto il profilo tecnico ed igienico al tipo di produzione che si intende effettuare e la documentazione comprovante
l'acquisto o il leasing delle attrezzature sopraddette;
c) le generalità e la qualifica del direttore tecnico;
d) l'elenco completo e dettagliato delle sostanze impiegate e di quelle contenute nel prodotto commerciale.
7. Ogni modificazione dei dati di cui alle lettere a), b) e c) del comma 6 deve formare oggetto di nuova
preventiva comunicazione.
8. Analoga comunicazione, limitatamente alla lettera a), dello stesso comma 6 deve essere fatta dagli importatori di prodotti esteri in confezioni pronte alla vendita.
La parte qui riportata non è completa, ma sono presenti altre aspetti che se volete potete cercare.
Per ulteriori informazioni potete fare fede alla legge citata sopra, informandovi proprio sulla legge dell'11 ottobre 1986, o legge 713. La legge precisa inoltre quali ingredienti non sono ammessi nei cosmetici, pertanto può essere utile sapere anche cosa vieta la legge, oltre che il buonsenso per preservare la salute, evitando prodotti non ecobio.
La legge sancisce inoltre che:
Le informazioni contenute in etichetta devono essere riportate in maniera chiara e facilmente comprensibile.
A riguardo, i principi generali dell'etichettatura sono:
• indelebilità: gli operatori devono garantire l'indelebilità delle informazioni riportate in etichetta, affinché esse siano leggibili per tutta la vita commerciale del cosmetico e tenuto conto delle sue ragionevoli condizioni d'uso; ad esempio l'etichetta di un bagno schiuma ragionevolmente può venire a contatto con l'acqua e, quindi , deve essere realizzata con materiali impermeabili e resistenti all'umidità; rientra in questo principio anche il divieto di indicare informazioni importanti su supporti removibili (es. coperchi , cappucci , sigilli di garanzia, ecc.);
• facilita di lettura: le informazioni devo essere riportate in caratteri di grandezza idonea ad essere lette facilmente e non devono essere poste in punti dell'imballaggio di difficile lettura ; ove previsto
dalla normativa, le indicazioni devono figurare nello stesso campo visivo, ovvero la parte di confezione dove è possibile leggere con una sola occhiata tutte le informazioni ;
• chiarezza: le indicazioni devono essere facilmente comprensibili dal consumatore medio ovvero il
consumatore "ragionevolmente e normalmente ben informato, attento ed avveduto" (Direttiva 2005/29/CE relativa alle pratiche commerciali i sleali tra imprese e consumatori) .
Gli imballaggi del prodotto cosmetico sono distinti in due tipologie:
• il contenitore primario, ovvero il recipiente (tubo , vasetto, bottiglia,ecc. ) a diretto contatto con il
prodotto;
• il contenitore secondario, che rappresenta l'astuccio, la confezione di cartone, o altro che racchiude l'imballaggio primario.
A questi fanno poi vanno aggiunti altri dispositivi esterni (es. fascetta, cartellino, foglio istruzioni, ecc.) e che possono essere allegati al prodotto cosmetico qualora non vi sia spazio sufficiente per
riportare le informazioni sui contenitori .
Gli imballaggi, a loro volta, possono essere di tipo CE o diversi da quelli CE: gli imballaggi CE sono
conformi alla normativa comunitaria in materia di metrologia poiché hanno superato appositi controlli relativi alla loro capacità effettiva e, pertanto, possono circolare liberamente sul mercato comunitario; questi imballaggi sono contraddistinti dal simbolo "е"riportato vicino all'indicazione della quantità. Gli imballaggi di tipo diverso da quelli CE, avendo capacità diverse da quelle previste a livello comunitario, non hanno subito i controlli metrologici; si identificano per l'assenza del simbolo e
riportato vicino all'indicazione della quantità.
3.1 Particolari tipologie di imballaggi.
Alcuni cosmetici (lacche, gel , spume da barba, ecc. ) possono essere confezionati in contenitori con generatore di aerosol, ovvero in recipienti di metallo, vetro o materiale di plastica contenente un gas compresso liquefatto o disciolto sotto pressione che permette la fuoriuscita del contenuto sotto forma di particelle solide o liquide in sospensione gassosa, sotto forma di schiuma, pasta, polvere o allo stato liquido.
Su questa particolare tipologia di contenitori è obbligatorio apporre la seguente dicitura, riportata esattamente nel seguente modo: "Recipiente sotto pressione. Proteggere contro i raggi solari e non esporre ad una temperatura superiore a 50°C. Non perforare né bruciare neppure dopo l'uso".
Inoltre, se il contenitore contiene componenti estremamente infiammabili o facilmente infiammabili, è necessario anche riportare le seguenti diciture:
• non vaporizzare su fiamma o su un corpo incandescente;
• conservare al riparo da qualsiasi fonte di combustione;
• non fumare;
• conservare fuori dalla portata dei bambini;
• facilmente infiammabile, oppure estremamente infiammabile.
3.2 Corretto smaltimento
Sugli imballaggi o sulle etichette possono figurare indicazioni o pittogrammi che invitano il consumatore ad una gestione "ecologicamente" corretta del contenitore, al fine di facilitare la raccolta, il riutilizzo e il suo riciclaggio. Sono indicazioni facoltative, poiché la legge comunitaria e nazionale non prescrive alcun obbligo in merito, tuttavia largamente utilizzate dagli operatori in modo volontario per facilitare le operazioni di smaltimento.
4.0 Indicazioni obbligatorie
Tutti i prodotti cosmetici, campioni gratuiti compresi, devono essere immessi sul mercato corredati dalle seguenti indicazioni:
1. riferimenti al responsabile commerciale;
2. contenuto nominale;
3. data di durata minima;
4. Paese di origine, per i prodotti fabbricati al di fuori della UE.
5. funzioni del prodotto;
6. elenco degli ingredienti;
7. modalità di impiego e avvertenze;
8. numero del lotto di fabbricazione.
Le indicazioni dalla 1 alla 5 devono figurare sia sul contenitore primario che su quello secondario; le rimanenti indicazioni, in caso di impossibilità pratica causata da ridotte dimensioni del cosmetico (es. matite, ombretti, ecc.), possono essere riportate solo sull'imballaggio secondario e/o sui dispositivi esterni. Le indicazioni di cui ai punti 2, 3, 5 e 7 devono essere riportate obbligatoriamente in lingua italiana; l'utilizzo di altre lingue (es. rouge à lèvres al posto di rossetto o eyeshadow al posto di ombretto) è ammesso purché seguito immediatamente dalla traduzione in italiano.
Vi è libertà, per il produttore, di riportare le indicazioni in qualsiasi punto della confezione: il prodotto cosmetico è infatti sempre di estrema maneggevolezza e, generalmente, non esiste una parte meno visibile rispetto ad altre.
4.2 Contenuto nominale
Il contenuto nominale indica la quantità di prodotto contenuta nella confezione, calcolata al momento del suo confezionamento. Tale informazione non è obbligatoria per i prodotti cosmetici:
-con peso inferiore a 5 grammi/millilitri;.
-gratuiti (es. i campioni) e/o per le monodose;
-commercializzati "per insiemi" di pezzi (es. confezioni contenenti più fiale di prodotto), poiché l'indicazione deve figurare sull'imballaggio esterno complessivo in aggiunta all'indicazione del numero dei pezzi qualora questo non fosse facilmente deducibile dall'esterno.
La quantità deve essere espressa in unità di volume, per i liquidi, o in massa, per i solidi. I prodotti confezionati in stick (deodoranti, rossetti, ecc.) devono riportare l'indicazione del contenuto nominale in volume, poiché sono allo stato liquido al momento del riempimento del contenitore.
4 3 Data di durata minima
Indica il termine entro il quale il prodotto cosmetico, correttamente conservato, mantiene la sua funzione iniziale e le caratteristiche di salubrità. Le modalità di indicazione della data di durata minima (ddm) variano a seconda che essa sia inferiore o superiore a 30 mesi (2 anni e mezzo) , ed è calcolata sulla base di analisi effettuate dal responsabile commerciale sulla shelflife (durabilità) del prodotto. Se la ddm è inferiore a 30 mesi deve essere indicato il mese e l'anno (oppure il giorno, il mese e l'anno) preceduto dalla dicitura "Da usare preferibilmente entro". Superato il termine il prodotto cosmetico perde la funzionalità e le caratteristiche di salubrità, e non
può essere più commercializzato. Se la ddm è superiore a 30 mesi deve essere utilizzato il PaO - acronimo inglese per Perìod after Openìng - ovvero il termine fino a quanto il prodotto, una volta aperto, può essere utilizzato senza effetti nocivi per il consumatore . Il PaO si indica utilizzando il pittogramma che rappresenta un barattolo di crema aperto.
4.6 Elenco degli ingredienti
Sono considerati ingredienti tutte le sostanze che intervengono nella composizione del prodotto
cosmetico, indipendentemente dal loro stato fisico (liquidi, solidi, gas, ecc.) .
Non sono, invece, considerati ingredienti:
• le impurità contenute nelle materie prime utilizzate;
• le sostanze necessarie alla realizzazione del prodotto ma che, tuttavia, non fanno parte del prodotto finito. Gli ingredienti devono essere menzionati in ordine decrescente di peso, calcolato al momento dell'incorporazione ed utilizzando la nomenclatura comunitaria degli ingredienti cosmetici INCI (International Nomenclature Cosmetics Ingredients).
L'elenco deve essere preceduto dal termine "Ingredienti” o "Ingredients”.
Gli ingredienti presenti in concentrazione inferiore all'1% possono essere menzionati in ordine sparso,
dopo quelli in concentrazione superiore all'1%.
Come disposto dal nuovo Reg. Ce 1223/09, la Commissione Europea sta lavorando ad un glossario delle denominazioni comuni degli ingredienti al fine di garantire una etichettatura uniforme e di agevolare l'identificazione degli ingredienti cosmetici da parte del consumatore.
In caso di impossibilità pratica di riportare l'elenco degli ingredienti sul contenitore primario o sull'imballaggio esterno del prodotto, tale indicazione deve figurare su un foglio istruzioni allegato al prodotto al quale il consumatore deve essere chiaramente rimandato con una indicazione (es. "Vedi foglio illustrativo interno" ).
Alcune precisazioni in merito alle indicazioni degli ingredienti :
1) profumi e aromi : i composti odoranti e aromatizzanti devono essere menzionati utilizzando, rispettivamente, i termini "profumo” o "parfum” e "aroma" ; tuttavia se essi figurano nell'elenco delle sostanze di cui all’ III della Legge 713/1986 (Sostanze il cui uso è vietato salvo determinati limiti e condizioni) devono essere riportati con il loro nome, indipendentemente dalla funzione aromatizzate che hanno sul prodotto finito;
2) coloranti: possono essere indicati utilizzando il numero di classificazione INCI oppure la denominazione chimica prevista all'all. IV della Legge 713/1986 (es. il biossido di titanio può essere indicato con "CL 77891" oppure "Titanium dioxide"); se la sostanza è stata utilizzata con l'esclusiva funzione di colorante si dovrà utilizzare il numero INCI; se invece è stata utilizzata con altre funzioni (es. opacizzante, abrasivo, ecc.) si dovrà utilizzare la denominazione chimica; le indicazioni dei coloranti possono figurare anche dopo la lista degli altri ingredienti, se vengono riportati in ordine sparso indipendentemente dalla loro presenza; nel caso di cosmetici contenenti più sfumature di colori (es. coloranti per capelli, per unghie, cosmetici, ecc.) l'etichetta può riportare tutti coloranti previsti dalla gamma (anche se non specificatamente presenti nel prodotto) purché preceduti dall'indicazione "può contenere" oppure "+/-";)
3) ingredienti riservati: il produttore (o il responsabile dell'immissione sul mercato) può richiedere al Ministero dalla Salute di non apporre in etichetta il nome di uno o più ingredienti impiegati nel prodotto cosmetico, per motivi di riservatezza (la c.d . clausola di confidenzialità). Il Ministero,
valutata l'adeguatezza della domanda e l'opportunità di omissione del dell'ingrediente, attribuirà un codice che andrà a sostituirne la denominazione dell'ingredienti in etichetta; il codice è composto da 7 cifre:
• le prime due indicano l'anno di concessione della riservatezza;
• le altre due il codice identificativo del Paese Membro:
01 Francia
02 Belgio
03 Paesi Bassi
04 Germania
05 Italia
06 Regno Unito
07 Irlanda
08 Danimarca
09 Lussemburgo
10 Grecia
11 Spagna
12 Portogallo
13 Finlandia
14 Austria
15 Svezia
•le ultime tre cifre sono quelle attribuite all'ingrediente dal Ministero della Salute.
4) sostanze vegetali o animali: l'indicazione di questi ingredienti deve essere riportata utilizzando il nome del genere e della specie in latino seguito dal corrispondente termine in italiano o inglese (es. Rosmarinus officinaiis, Rosmarino); gli ingredienti derivanti da piante o da animali che hanno subito una trasformazione chimica devono essere indicati con il nome della pianta, o dell'animale, in latino seguito dal nome dell'agente chimico utilizzato per la modifica in inglese (es. olio di visone modificato chimicamente con il solvente PEG 13 - ester sarà "Mustela PEG 13 - ester");
5) fanghi ed estratti termali: riferimenti a questi ingredienti possono essere utilizzati solo se il cosmetico contiene sali minerali o fango maturato in acqua termale o fitoestratti da vegetazione termale , provenienti da stabilimenti termali riconosciuti dal Ministero della Salute. Se la confezione del prodotto non è trasparente, le indicazioni degli ingredienti devono essere riportate sull'imballaggio primario e su quello secondario.
I cofanetti da trucco (astucci , cofanetti , ecc.) che contengono diverse tipologie di prodotti per il make-up o diverse nuances devono riportare sull'imballaggio secondario l'elenco degli ingredienti differenziato per singolo prodotto .
I prodotti quali matite per labbra o occhi , per motivi di spazio, devono riportare le informazioni relative agli ingredienti sull'imballaggio secondario o su un avviso collocato in prossimità del prodotto stesso.
Dopo queste informazioni (interminabili, lo so!), spero che qualcosa sia più chiaro a tutti coloro desiderosi di informarsi su questo argomento. Questo post è stato più che altro basato sul riportare fedelmente ciò che dice la legge, aiutandomi con le leggi stesse e con un manuale di cosmetologia online, e che ritengo sia più interessante per noi, tralasciando quindi la parte penale per i trasgressori, e qualsiasi altre nozioni di difficile comprensione. Trovo che comunque tutto sia molto interessante, dunque vi consiglio di leggere, seppur velocemente, l'intera legge che, anche se lunghissima, potrebbe farci capire qualcosa in più sui cosmetici commerciali e sul campo della cosmesi in generale.
In particolare, nell'allegato II di tale legge troviamo 367 nomi di ingredienti che per legge non si possono impiegare nella produzione di cosmetici.
Come sempre, se notate errori o inesattezze, mi farebbe piacere ricevere le vostre correzioni tramite commento o messaggio privato, a vostra preferenza, per permettermi di fornire indicazioni in più possibile corrette!
Lalla